La normativa per la concessione dello stemma

L’araldica civica era sottoposta a norme di legge (RD. 21/01/1929 n. 61 “Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano”, RD 07/06/1943 n. 651 e n. 652, R.D. 12/10/1933 n. 1440 art. 1).

L’entrata in vigore della legge n. 142 del giorno 08.06.1990 ha fatto scattare il diritto/obbligo per Comuni e Province di dotarsi di apposito Statuto sul quale va riportato, tra gli elementi identificativi propri dell’ente locale, la descrizione dello stemma e gonfalone.

È da dire inoltre che il nuovo Testo Unico degli Enti Locali (DLgs 18/8/2000 n. 267) impone la sola adozione dello stemma attraverso deliberazione da parte del Consiglio Comunale (o Provinciale), il quale ne deve dare menzione nello Statuto proprio dell’Ente, non prevedendo altro passaggio burocratico.

Il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 sostituisce i decreti precedenti. Le disposizioni in materia sono assolutamente chiare ed esplicative.

L’articolo 2 del summenzionato decreto prevede che:

1. Sono destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto: le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento
civile e militare dello Stato.

L’articolo 3 recita

  1. La domanda per la concessione di emblemi araldici deve essere presentata, nel rispetto delle formalità di seguito indicate, a fi rma del Presidente della regione, della provincia, del Sindaco, del Presidente o responsabile apicale delle comunità montane, delle comunità isolane,
    dei consorzi, delle unioni di comuni, del rappresentante legale degli enti, dei vertici di Forza armata o del Corpo di cui all’articolo 2.
  2. La domanda, in carta libera, è diretta al Presidente della Repubblica.
  3.  Identica domanda, in carta da bollo, è diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4.  La domanda deve contenere la richiesta di concessione degli emblemi araldici. Alla domanda vanno allegati:
    a) copia dell’atto deliberante con il quale l’ente richiedente stabilisce gli emblemi oggetto di concessione;
    b) marca da bollo di Euro 14,62;
    c) cenni corografici dell’ ente richiedente;
    d) bozzetti degli emblemi araldici richiesti e relative blasonature.

L’articolo 4 (disposizioni particolari)

  1. 1. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle province e dei comuni non possono essere modificati.
  2. L’Ufficio onorificenze e araldica determina l’assetto araldico degli emblemi.
  3. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo nella forma, dimensioni e caratteristiche descritte all’articolo 5, comma 4.
  4. Il procedimento di concessione degli emblemi araldici si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  5. L’Ufficio onorificenze e araldica, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica, utilizza il vocabolario tecnico araldico di cui all’allegato A del presente decreto.
  6. I disegni miniati delle insegne, che sono parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica, sono vistati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica di concessione di stemmi, gonfaloni, bandiere e sigilli è debitamente trascritto nel Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici conservato presso l’Archivio centrale dello Stato e registrato presso l’Uffi cio onorificenze e araldica.
  8. È vietato usare marchi di fabbrica che riproducono stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell’intestatario del marchio di fabbrica stesso.
  9. È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferiti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni o agli enti di cui all’articolo 2.
  10. È vietato per le regioni, province, comuni e per gli enti di cui all’articolo 2 servirsi dell’emblema dello Stato, potendo fare esclusivo uso dello stemma del quale hanno ottenuta regolare concessione.
  11. I motti devono essere scritti su liste bifide e svolazzantidello stesso colore del campo dello scudo, con lettere maiuscole romane, collocate sotto la punta dello scudo.

L’articolo 5 norma le caratteristiche degli stemmi

Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi è quello sannitico moderno, indicato grafi camente al presente comma. Lo scudo sannitico moderno deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza

scudo

… (omissis)

comune: corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d’argento e murato di nero.

corona_comune

…(omissis)

Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma. Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia,
sulla quale sarà riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell’ente. Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell’ente, sormontato dall’iscrizione centrata (convessa verso l’alto) dell’ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone devono essere: argentate per gli stemmi del comune, d’oro per gli
stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città. Analogamente i ricami, i cordoni, l’iscrizione e le bullette a spirale devono essere d’argento per gli stemmi del comune, d’oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città.

gonfalone

In questo decreto non è normato l’elemento decorativo che accompagna lo scudo e la corona di uno stemma di comune, ma è previsto che sia costituito da

serto formato con un ramo di quercia e uno di alloro al naturale fruttiferi d’oro passati in decusse sotto la punta dello scudo e legati da un nastro in fiocco con i colori nazionali.

serto

Il decreto poi prevede un dizionario di araldica che norma le disposizioni e le figure presenti nello scudo.